Il comune cittadino Italiano
nel Medioevo
di Enrico Pantalone
Connesso allo sviluppo dell’università si allinea lo
sviluppo della istituzione cittadina per eccellenza, nell’Italia
settentrionale, e cioè: il Comune.
Nel rimescolarsi dei rapporti sino ad allora vigenti in
tutti i campi, nel secolo XI, il Comune come entità giuridica assume quella
forma così concreta che vedremo allargarsi a partire proprio dal secolo XII.
Il comune non ha una base territoriale vasta come le
precedenti istituzioni e d’appunto per questo che può sviluppare al suo
interno, al meglio, tutte quelle attività che man mano serviranno ad ingrandire
le mura della stessa.
L’attività economica è affidata alle corporazioni che la
dirigono in maniera di solito impeccabile verso la fioritura.
La popolazione vive all’interno delle mura senza troppi
patemi, vi si possono trovare vecchi signori feudali ridotti in povertà e
vecchi servi liberati, commercianti agiati e cavalieri senza terre, il politico
e l’ecclesiastico: insomma, tutto lo scibili umano si ritrova faccia a faccia.
Le istituzioni giuridico-politiche del comune cittadino sono
un tratto caratteristico di quei secoli
A seconda delle città, possiamo trovare ordinamenti
giuridici che sono al di là degli interessi personali ed ordinamenti che,
invece, non riescono a discernere l’interesse pubblico dal privato.
Le prime norme scritte, dettate dall’autorità imperiale,
vanno a sostituire le vetuste consuetudini che erano tramandate oralmente e
sicuramente non erano esenti da contestazioni, qualora il caso da giudicare
fosse stato complesso.
Vediamo quindi che, in un certo senso, l’intervento
imperiale è servito per dare una base solida allo ius pubblico, più di quanto
troppo spesso non si voglia ammettere.
Proprio per questo motivo, alla oramai classica figura del
notaio che interpreta a memoria le leggi,
Subentra e s’irrobustisce la nuova figura del giurista, come
professionista che conosce il diritto giustinianeo quanto quello ecclesiastico
e traccia con sicurezza le sue teorie.
Anche se, a onor del vero, non dobbiamo dimenticare anche le
altre figure del nuovo diritto come i giudici, i consulenti, i procuratori, gli
amministratori dei comuni, ecc. che, insieme ai primi, formano la corporazione
giuridica.
Tutti questi eminenti personaggi concorrono a far sì che, in
connessione con le vecchie strutture feudali, si giunga ad un compromesso per
l’ordinamento cittadino.
Lo sviluppo accelerato dei comuni nel secolo XII,
specialmente nella pianura padana, è portatore di nuovi e più consistenti valori.
Anche le autorità ecclesiastiche, che sono ad esempio sede
vescovile ma non detengono possedimenti di origine comitale, s’adoperano per lo
sviluppo intenso dei comuni, cosa che non accade dove il vescovo è ancora in
possesso di territori vastissimi.
Ci sarà poi il comune che, per posizione e per funzione di
guida, arriverà a dominare una vasta zona d’influenza e a sottomettere altri
piccoli comuni dei dintorni (Milano e la sua provincia).
Le città s’ingrandiscono a vista e Milano arriva a sfiorare
le centomila unità, togliendo così ampi spazi liberi all’interno delle mura per
costruire nuovi edifici oppure allargando le mura stesse oltre la cerchia
primitiva.
Sorgono così i primi palazzi pubblici (Palazzo del Comune, del Podestà, ecc.) che
danno un’impronta diversa alla città, non più vista come solamente un centro
mercantile di vasta portata ma bensì come un centro dove si può anche
legiferare, con tanto di edificio adibito a tale scopo.
Non più, quindi, nella dimora di un signore o di un re, e
questo è senza dubbio un particolare importante nella tematica di un concreto
contesto giuridico.
A Bologna, come del resto abbiamo già avuto modo di
osservare, è addirittura l’imperatore che appoggia le prime istituzioni
cittadine per rendere meno potenti il Vescovo o la Chiesa in generale,
nell’oramai cronico antagonismo che vede contrapposti, su due fronti, potere
temporale e potere spirituale.
In questo modo, il comune si sviluppa in maniera differente
l’uno dall’altro, servendosi ora della chiesa ora dell’impero, senza mai
escluderne uno dei due, al quale chiede aiuto e fornisce devozione eterna.
Anche nel comune, però, le qualità delle norme lasciano a
desiderare, essendo utilizzate non equamente nei confronti di tutti i
cittadini, ma dando spazio ad interpretazioni personali quando si tratta di
persone eccellenti.
Proprio per questo motivo non si può, certamente, parlare di
potere pubblico da parte delle autorità comunali in questo momento: ancora
troppo si è legati ad una concezione di tradizioni secolari di potere
personale.
Non tutte le persone che fanno parte della comunità sono
soggette all’ordinamento giuridico. Chi non è soggetto a tale ordinamento, è
del tutto privato d’ogni tipo di partecipazione alla vita pubblica, essenziale
a quei tempi per essere considerato un cives.
I primi rappresentanti, diciamo così legali,
dall’istituzione comunale, specialmente per quanto riguardava le controversie
con i vescovi o con i signori feudali del circondario erano i Consules, che organizzavano l’eventuale lotta e i poteri di
cui si circondano (militari, fiscali, amministrativi e giudiziari), che già da
tempo non sono più nelle mani del sistema ecclesiastico che non li ritiene
conformi al loro magistero. governo consolare è in ogni modo in mano a ricche
famiglie nobiliari, che detengono il potere in maniera non dissimile dai
dittatori illuminati, ed è difficile trovare all’interno di un’assemblea civica
un’unità d’intenti tra il popolo ed il console.
Più spesso l’unità è frutto di manipolazioni e compromessi
tra le varie fazioni della città e ciò mostra, inequivocabilmente, com’è stato difficile
per tutti concepire un organo collegiale, nel quale si potesse trovare una
qualunque forma di principio maggioritario sulle decisioni da prendere per il
bene della cittadinanza.
Capitava, molto speso, che la decisione fosse rimessa ad un
esterno che nulla aveva a che fare con il problema trattato, non dimenticando
che il console generalmente non durava in carica per più di un anno.
Ciò la dice lunga sull’effettivo potere che il console
esercitava: quest’ultimo era del resto portatore di un’indubbia diffidenza da parte delle grandi casate nobiliari della
città.
A coadiuvare i consoli troviamo normalmente un consiglio
detto di credenza, perché che ne faceva parte era ritenuto un uomo degno di
fede.
Anche i cives entrano a far parte di quest’organismo nel
momento in cui si sviluppa la prima parte delle lotte tra l’imperatore
germanico e i comuni lombardi, ma non certamente a scapito dei padroni veri
della città che , nel contempo, aumentano il numero dei loro consiglieri a
dismisura.
I comuni, in realtà, disponevano dell’arengo o assemblea per
dibattere i problemi inerenti l’ordinamento comunale, e qui si prendevano delle
decisioni che poi venivano ampiamente codificate e redatte dopo essere state
votate.
Per svolgere le mansioni istituzionali del comune vengono creati degli uffici, se cos’ possiamo chiamarli, dove la burocrazia del tempo si industriava ad amministrare con oculatezza e si destreggiava alla meglio, partendo dal presupposto che chi otteneva questo incarico doveva disporre della propria casa come ufficio vero e proprio e doveva anche dar fondo a parte dei suoi mezzi personali. Tale incarico era di durata non eccessiva e di solito era affidato ad un mercante, che poteva ovviamente disporre di larghi mezzi finanziari e altresì di un’abitazione atta ad essere utilizzata come ufficio.