Sulla formazione giuridica degli
italici e dei romani
di Enrico Pantalone
Fondamentale ed interessante nello studio delle varie società italiche e
di quella romana, quindi delle loro istituzioni e del loro modo di crearne i
presupposti, è la conoscenza dell’attività giuridica e del diritto esistente
nelle stesse pur nella in una forma arcaica, in quanto testimonianza scritta in
varie forme “riportata” rispetto a quel periodo storico.
Andando a
rileggere ciò che è in nostro possesso non possiamo altre che riscontrare, ad
esempio, che la società romana, almeno inizialmente, con ogni probabilità non
fece altro che “codificare” usi e consuetudini proprie del territorio on cui
evolveva la sua civiltà ed in quello circostante,
quindi, sostanzialmente quello delle popolazioni che man mano sottometteva e
sconfiggeva o con cui veniva a contatto: in fondo a ben guardare erano “norme”
che valevano tanto per le popolazioni etrusche, quanto per quelle d’origine
greca quanto ovviamente per quelle latine.
Erano consuetudini
molto semplici, basate su un “diritto” che aveva come fine quello di
salvaguardare la società agricola e dedita all’allevamento soprattutto, almeno
a fino tutto il VI secolo, cioè nell’età in cui a Roma si procedette, con
l’introduzione della scrittura, alla composizione del testo, ma soprattutto
nell’età in cui ci fu un brusco cambiamento del modo di vivere: mutarono i
rapporti tra la campagna e la città e quindi si dovettero escogitare norme più
in linea per una società che avanzava molto più velocemente rispetto a quella
di qualche secolo prima.
Nella Magna
Grecia non s’ha certamente innumerevoli notizie
riguardo grandi legislatori che ispirarono invece altre popolazioni, anche
perché coloro che dettavano le istituzioni giuridiche potevano contare su
consuetudini e costituzioni già avviate che facevano riferimento a quelle delle
città d’origine da cui provenivano i colonizzatori, cioè dalle città/stato
elleniche.
Quindi, in questo
caso possiamo parlare di un adattamento continuo e progressivo nel tempo,
frutto di un ottimo lavoro di pensatori locali tra cui spiccava la figura del
severo Zaleuco che scrisse nel VII aC un compendio di leggi per la popolazione
della Locride, tutte improntate ad una rigida
salvaguardia delle usanze locali e soprattutto ad una moralità indiscutibile,
spesso al limite dell’insopportabilità per la popolazione.
In realtà nelle
leggi scritte di quel tempo si riflettevano tutti i pregi e tutti i difetti di
una popolazione non ancora ben amalgamata tra la “vecchia” aristocrazia coloniale
greca e la “nuova” aristocrazia locale che ambiva ad un
allargamento degli orizzonti economici e sociali, quindi per quest’ultima
risultava incomprensibile il divieto di commerciare, per esempio, in manufatti “stranieri”.
La legislazione s’adattava così in maniera piuttosto stretta all’espansione
marittima che stava prendendo piede proprio a quei tempi: era quindi una
legislazione molto etica e persecutoria, che metteva dei paletti ben visibili.
Dalle varie leggi
si può così dedurre che queste consuetudini formassero nella nascente civiltà
romana, certamente il nocciolo duro rispetto alle successive codificazioni (si
veda a questa proposito la formula ubi civitas ibis
ius, per esempio).
Sicuramente la
scrittura ebbe un impatto notevole nelle istituzioni giuridiche, essa cominciò ad essere utilizzata dal VI secolo e permise un’ulteriore e
decisivo passo in avanti per la codificazione di tutte le particolarità
cittadine e rurali che animavano la concreta vita giuridica e religiosa del
territorio, importante anche quest’ultimo aspetto perché comunque la religione
aveva un impatto fondamentale nel diritto del tempo.
Tutto ciò dona
indubbiamente più un aspetto che potremmo definire “rurale” piuttosto che
“cittadino” per il momento, quindi in pratica l’ambivalenza si giocava
sull’impossibilità del contrasto tra fas e mos, cioè tra lecito e consuetudine nella
proliferazione di individui che andavano contro gli
interessi comuni della gente.
Comunque bisogna
dire che Roma fece sempre intendimento sulla fides per regolare gli accordi
giuridici una volta conquistato e sottomesso un territorio rivale: cioè
propagandava la lealtà e la fedeltà come fattore inscindibile per la
normalizzazione della vita dei vinti in senso romano, leggi comprese, per
questo diverse consuetudini pur distanti dalla mentalità dei vincitori venivano mantenute per diverso tempo prima d’essere
integrate o sostituite con quelli vigenti nella capitale.
Ciò non accadeva
in breve tempo, quello che interessava a Roma
nell’immediato era l’adeguamento alla politica estera, quella interna veniva
rispettata se la fides veniva mantenuta costantemente.
Una volta fornita
la leva annuale Roma si riteneva soddisfatta e
lasciava spesso le istituzioni amministrative e quelle religiose completamente
libere d’agire seguendo le consuetudini locali tra le popolazioni antiche
italiche, non si pagavano nemmeno dei tributi particolari e questo soddisfaceva
normalmente il patriziato locale che finì per appoggiare interamente successivamente
le istituzioni romane.
Quindi, per molti
dei popoli italici la formazione del proprio stato fu più naturale che
giuridica, esso si basava su retaggi spesso antichi che non permisero
un’evoluzione maggiore di quella che poi essi raggiunsero, viceversa per i
romani fu determinante la concezione stesso dello
stato in forma istituzionale, quindi redatta in termini di diritto, il che
presupponeva a priori interessi che
dovevano toccare tutto il popolo e non solo poche oligarchie aristocratiche,
nemmeno la funzione spirituale poteva avere una preminenza se non era diretta a
beneficio generale.
Questo in
sostanza era la Res Publica, si pensava al passato per non ripetere errori o
per sostenere la saggezza degli avi ma nel contempo
ciò che si creava istituzionalmente doveva essere sempre a vantaggio di chi
sarebbe venuto dopo.
Nel decidere una legge il romano si sentiva responsabile per le generazioni
future e questo lo rendeva insensibile a qualsiasi sacrificio la funzionalità
dell’istituzione avrebbe richiesto in termini finanziari, spirituali e
militari.
Questo modo di
agire e pensare portò al fatto indiscutibile che Roma non fu mai uno stato
totalmente dedicato alla guerra come altre civiltà più o meno
coeve o precedenti, del resto basterebbe guardare ed analizzare giuridicamente
la complessità della dichiarazione per arrivare ad uno stato di conflitto per
comprendere quale responsabilità i governanti ritenevano fosse loro dovere
amministrare per il bene comune della popolazione.
Ciò significa in
altri termini quale buona stabilità sociale avesse raggiunto la repubblica, perché
soltanto in presenza di affidabilità interna e
pacificazione multietnica, l’assetto giuridico avrebbe potuto raggiungere
livelli così alti, pensiamo invece se l’integrazione non fosse avvenuta nei
tempi che conosciamo, l’instabilità avrebbe certamente causato delle
diversificazione nelle strategie politiche ed anche militari con conseguenze
magari del tutto negative.
La formazione
giuridica del cittadino romano è dovuta senz’altro
anche ai numerosi scontri sociali che avvenivano all’interno della città, dopo
l’esperienza monarchica, perché la società andava diventando sempre più
complessa e soprattutto si formavano i “nuovi” ricchi pur se plebei: oggi essi sarebbero
definiti borghesi, allora erano più semplicemente coloro che costruivano le
prime officine anche di trasformazione o i commercianti che distribuivano il
prodotto lavorato nelle altre province, essi non erano patrizi, ma reclamavano
giustamente diritti più consoni alla loro posizione nella società e di conseguenza
all’effettiva partecipazione governative.
Appariva così
chiaro che la formazione giuridica diventava una disciplina non solo apprezzata ma quasi imposta come studio, tutti dovevano
essere a conoscenza dei loro diritti oltre che dei doveri primari, questo diede
sempre una linea di condotta di tipo legalitario, si combatteva con l’esercito perché
esso non era mai messo in discussione e nessuno si permetteva d’usare metodi
violenti per ottenere cambi di leggi necessarie per portare i plebei nella
“camera di comando”, gli argomenti per i cambiamenti erano i grandi sacrifici
che tutto il popolo faceva in tempo di guerra.
Del resto fin
dalle prime magistrature appare chiaro che quelle romane possedevano ben più
vasti poteri d’azione rispetto per esempio a quelle greche
cosa del tutto normale visto che le prime restavano in carica solamente
un anno e si rendevano di fatto indipendenti da vincoli di controllo cosa che
non avveniva invece nel secondo caso.
Quindi il
magistrato romano, essendo di fatto il solo a poter
convocare assemblee pubbliche, necessitava di un particolare rapporto con il
popolo, doveva comprenderne gli umori e valutare cosa fosse meglio fare in un
determinato frangente, sostanzialmente egli agiva in funzione delle richieste
delle necessità popolari o di pubblica utilità, se non vi fosse stata
preparazione da parte del cittadino e partecipazione ciò non sarebbe stato
possibile, le assemblee sarebbero rimaste come quelle di altra civiltà coeve
poco inclini alla crescita dal punto di vista giuridico.
La formazione
giuridica del romano partiva sempre dall'esempio di chi l'aveva preceduto e
coerentemente sperava d'esercitare verso chi sarebbe venuto successivamente
la stessa forma d'esempio appresa ed eventualmente implementata: si trattava
quindi di una forma di conoscenza e di trasmissione, cioè far si che si
potessero perpetrare i caratteri sociali ed istituzionali comuni alla
popolazione.
Tutto
sommato ciò era se vogliamo anche presunzione, perché si creava intorno alla
società romana l'alone di eternità, di una società che avrebbe mai conosciuto
il declino, così questa presunzione diventava uno stimolo al perseguimento di
una struttura istituzionale sempre coerente con il progresso della civiltà.
Il maiestas
populi appariva quindi un logico presupposto nel modo di pensare dell’ideologia
giuridica romana: il concetto della prevalenza dell’interesse comune di fronte
a quello particolare era sempre identificato chiaramente nello svolgersi della
quotidianità sul territorio e soprattutto lo si poteva
vedere ancor più chiaramente di fronte alle istituzioni, un occhio era rivolto
alle generazioni passate, gli avi fondatori ed un occhio era rivolta ai nuovi
territori da romanizzare, nuove esigenze e nuovi principi per dominare senza
avere problemi.
Così, seguendo la
prassi del maiestas populi, il romano partendo da una base giuridica antica e
consolidata cercava d’adeguare l’istituzione al tempo in cui viveva e con una
certa lungimiranza verso il futuro tenendo sempre presente le esigenze dello
stato e non del singolo, così egli svolgeva una funzione precisa e propulsiva
nei confronti dello stato, partecipando attivamente alla promozione ed alla partecipazione collettiva della sua grandezza.