Giustiniano,
l’Imperatore Riformista
di Enrico Pantalone
Uno dei passi più importanti delle riforme di Giustiniano è stata
sicuramente la codificazione concernente il colono, in altre parole chi
coltivava un territorio agricolo che nell'Impero d'Oriente non assumeva mai
l’onere (almeno formalmente) del servaggio della gleba.
Il colono è un uomo libero (dopo trent'anni lo è in ogni caso per legge)
sostanzialmente, come persona non ha doveri verso nessuno, tranne che con lo
stato, il quale impone per legge l'ereditarietà della terra da coltivare e da
sfruttare adeguatamente, tecnicamente non importa se da lui o altri,
l'importante è che renda e di conseguenza ne paghi canone d'affitto e tasse
sulle rendite.
E' una variante più dinamica rispetto al servaggio della gleba occidentale, il
motivo va ricercato nella mancanza di grandi latifondi e nella situazione
politico-militare del periodo che non permetteva certo le stesse scelte di
stampo europeo.
Eugenia Franciosi nel suo saggio "Riforme Istituzionali e funzioni
giurisdizionali nelle novelle di Giustiniano" (Dott. A. Giuffrè Editore,
Milano, 1998) fa ben notare come egli abbia attuato, nel corso del suo mandato,
una profonda riforma istituzionale e giuridica che nelle intenzioni voleva
rifondare l'unitarietà dell'Impero (Orbis Romanus).
A prescindere dalla sua politica legislativa egli si caratterizza in tutti i
suoi atti pubblici per un netto ritorno alla classicità romana, considerata
come strumento unico ed ancora estremamente valido ai fini di rendere omogeneo
un territorio estremamente diviso sia dal punto di vista amministrativo che
religioso.
In campo religioso la sua lotta contro la parcellizzazione delle varie dottrine
cristiane fu decisamente importante, in questo si richiamava senz'altro a
Costantino per la chiarezza con cui s'oppose ad ogni forza che cercasse di
destabilizzare lo stato centrale.
Il ritorno al passato, allo stato classico romano per lui era in ogni modo
essenziale, non a caso la legislazione giuridica con la sua opera maggiore, Il
Corpus Iuris, sarà ripresa più tardi ad occidente dagli Imperatori
franco-germanici come base del loro diritto al governo ed all'eredità romana
mentre ad oriente, pur restando norma vigente cadde praticamente in disuso
essendo considerata di derivazione latina.
Un esempio probante era dato della riforma attuata riguardante la cosiddetta
Pretura del Popolo, formata oltre che dal consueto assetto amministrativo
(officium) e da quello giudiziario (corte di giustizia) anche da una struttura
parallela per la tutela dell’ordine pubblico e per consentire l’intervento di
milizie o personale specializzato in caso di calamità o disastri sul territorio
cittadino.
Il personale operativo era formato da circa 50 militari, 20 con compiti di
polizia e 30 per la tutela dell’ambiente urbano, in pratica dei pompieri, visto
che gli unici problemi erano dovuti ai numerosi incendi nella capitale.
Al comando di questo personale operativo v’era normalmente un Tribuno, la cui
specializzazione era comunque la repressione di sommosse, in effetti le venti
“teste di cuoio” erano efficienti e preparate proprio contro queste evenienza
ed avevano un’ottima disciplina.
La Manumissio era l’atto con cui si rinunciava alla manus sul servo, di fatto,
lo si liberava dalla schiavitù, cioè diveniva libertus.
Nel suo ius novum Giustiniano codificò tutte le leggi esistenti sul territorio,
soprattutto italiano, che raccoglievano le manomissioni, e dovevano essere
moltissime indubbiamente che si tramandavano di generazione in generazione.
Si ebbe così un sistema completamente elaborato perfettamente in maniera
giuridica fondendo usi e costumi di tutte le province facenti corpo dell’impero
e risolvendo molte problematiche concernente questi atti.
La legge diventava formale e validata da documenti, cosa che non sempre
succedeva in precedenza: in pratica, Giustiniano rendeva edotta tutta la
popolazione che il semplice fatto di dichiarare pubblicamente la manomissione
del proprio servo diventava legalmente valida ed inoppugnabile andando ad
eliminare quelle pratiche oscure che facevano dichiarare il falso al solo scopo
di alienare il servo a fini fiscali per un breve periodo.
L’unico requisito richiesto, secondo le migliori tradizioni romane, era la
presenza di cinque testimoni nel momento della dichiarazione formale.
In pratica con quest’atto Giustiniano forniva la cittadinanza romana per
diritto a tutti i manomessi, togliendo quelle distinzioni alquanto stantie e
deleterie per chi aveva avuto la libertà invece tramite pretore.
Il vecchio delitto contro lo stato, la laesa majestas o perduellio rimase in
auge anche sotto Giustiniano che anzi ne trascrisse alcuni principi nel Digesto
e l’importanza stava nel fatto che egli codificò il reato di cospirazione e
tutto ciò che diveniva occupazione di luogo pubblico o proposizione di disturbo
ed incitamento alla rivolta contro il governo.
L’assassinio od il tradimento erano equiparati (come al tempo di Roma) compreso
anche le falsificazioni (i giuramenti soprattutto), ma anche il portare armi in
piazza in maniera ostile, o il far fallire una provincia, il principio della
volontà ad agire era considerato alla stessa stregua dell’azione vera e
propria.
Tutto ciò era passibile della massima condanna, chiunque disturbasse il quieto
vivere e lo stato sapeva che poteva incorrere in pesanti se non addirittura
mortali punizioni.
La riproposizione di questa antica legge romana, sulla
falsariga di molte altre scritte nei codici redatti sotto il suo impero, oltre
a rappresentare un modo per una diretta continuità con il passato serviva
indubbiamente anche ad ammonire chi volesse cercare di creare problemi in quel
momento così particolare per la sopravvivenza dell’Impero.
(gia pubblicato su SIGNAINFERRE)