I giuristi medievali di fronte ai
problemi fondamentali del diritto comune
di Enrico Pantalone
I giuristi medievali, affrontando il problema di far
emergere un fondamento che in seguito poté essere legittimato nell’insieme dei
poteri che di fatto ciascun ordinamento, nella piena espressione della sua
autonomia, esercitava per autogovernarsi, gettò il loro sguardo alla potestà di
emanare norme giuridiche, che sembrava essere la più importante tra le funzioni
degli ordinamenti comunali.
In altre parole, il problema era quello di legittimare a
pieni poteri le città comunali, come padroni di uno ius proprium, e a questo
proposito si poteva parlare di problema teorico e politico allo stesso momento.
Tornando al libretto “Quaestiones de iuris subtilitatibus”,
si poteva trovare qualche fonte riguardante quest’argomento e precisamente
quando si riconosceva lo ius proprium come preminente fra i poteri di un
populus:”ut legem condat, conditam interpretatur”.
Da qui, a capire il perché i comuni italiani rivendicassero
con tanta bramosia e gelosia la potestà di darsi statuti propri, il passo è
breve; questo anche se i detti statuti sarebbero andati contro lo ius comune
(applicandoli alla lettera) e non avessero seguito lo ius comune.
Fino a quasi tutto il XIII secolo resisterà questa
situazione, nonostante il fatto che i più valenti giuristi cercassero sempre ed
in ogni modo di esentarsi dall’imporre l’assoluta precedenza della norma
statuaria.
Anzi, ribaltando la situazione venutasi a creare, essi
difendono la preminenza del diritto comune su quello particolare, o meglio su
quelle norme di diritto particolare che contrastano con il diritto comune.
Lo spirito del sistema suggerisce loro una visione in cui
il diritto dell’impero appare davvero quell’unum supremo ed universale che non
implica la scomparsa d’ogni legge concorrente, ma al quale tutti gli altri
diritti devono coordinarsi e subordinarsi.
In verità, tutte queste chiarificazioni sul modo d’impiego
dell’espressione ius comune non si possono certo esaurire in un modo così
semplice.
Ciò che c’interessa è ora vedere come, invece, non si
esaurisce nel tempo medievale la portata storica del concetto appunto di
diritto comune.
La giurisprudenza medievale cercò di organizzare e
coordinare sistematicamente tutte le fonti, contrapponendo uno ius comune
universale allo ius novum, in altre parole l’assieme dei diritti particolari.
Il complesso di queste coordinazioni, da parte dei
giuristi, portò ad una misura di ius vetus e ius novum.
In sostanza, partendo da una rigorosa attività
d’interpretazione di dogmi giustiniani, attraverso non facili elaborazioni, raggiungeva uno spirito nuovo nelle fonti giuridiche dettate
da una versione diversa di veduta socio-culturale.