I rapporti tra lo ius comune e lo ius
proprium e la concezione universalistica medievale
Tutti i rapporti fra ius comune e lo ius proprium sono
edificati nei secoli dodicesimo e tredicesimo dalla scienza giuridica in modo
ordinato e, dato che s’istituiscono vincoli che coordinano sia le fonti di
Giustiniano sia quelle relative ai diritti
particolari, questi ubbidiscono a prefissati criteri gerarchici di
funzionamento. Nonostante tutto questo sia più che altro astratto e
artificioso, tale costruzione originaria , resa da chi studiava diritto, non
stava nell’estrinsecare i vincoli di coordinazione che li avviluppavano, come
in una subordinazione dello ius proprium allo ius comune, ma nell’inserirsi in
una più vasta operazione che potremmo definire culturale, nell’ambito degli
sconvolgimenti etico-politici dell’epoca.
Si possono riconoscere le forze trainanti di
quest’impostazione culturale nella chiesa, nell’impero, begli ordinamenti
monarchici, nei comuni, nei feudi e nelle corporazioni: da loro trae forza e
progredisce l’impalcatura giuridica medievale nelle sue varie forme.
Il diritto così riflette sempre il sistema dei valori di
una società ed il concetto che quest’ultima ha della giustizia.
L’idea del diritto comune viene ad esprimere l’unità
suprema della legge universale che fungeva da collegamento e conciliava la
molteplicità complessa delle leggi particolari: si poneva, allora come naturale
veste giuridica del più alto ideale di giustizia e d’armonia politica del
medioevo.
Comprendiamo quindi perché si possa parlare di
universalistico e particolaristico al tempo stesso e come sia proprio la stessa
frammentazione particolaristica a dar vita all’idea universalistica.
In tutto il continente europeo, e in special modo in
Italia, stava emergendo una molteplicità impressionante di stati sovrani e di
città-stato che, sebbene legate all’impero, erano e volevano essere
indipendenti giuridicamente.
Così il concetto, espresso fino ad ora, di diritto comune
si lega e si collega al problema o meglio ai problemi della pluralità degli
ordinamenti giuridici che derivavano dall’impero stesso che a sua volta, come
abbiamo già visto, era sorretto da una fortissima connotazione ideologica
legata all’idea universalistica.
Il vincolo degli stati era quello della cristianità unita,
ma non quello dell’ubbidienza cieca e assoluta all’imperatore, quantunque essi,
a differenza d’altri stati (come quelli dell’Italia meridionale), vivessero
sempre come sudditi fedeli dell’imperatore stesso.
Dobbiamo, quindi, far capo in questo modo di concepire
l’ideologia nel medioevo se vogliamo comprendere meglio la situazione venuta a
crearsi (certamente così lontana dai nostri schemi attuali ma necessaria) e
renderci conto dei motivi perciò l’unum imperium, e il suo ideale, avesse
ancora ragione d’essere in questo periodo storico ed è mantenuto con vigore in
maniera linda e netta.
L’ideale universalistico era capace di sprigionare
suggestioni altissime, sia di tipo religioso sia culturale, fino ad esaltare e
giustificare anche il modo d’atteggiarsi degli imperatori stessi che si sono
susseguiti sul trono di Roma, cominciando da Ottone I che nel 962 aveva annesso
automaticamente la corona del sacro imperium a quella tedesca.
Essi si dicevano discendenti diretti dei cesari romani e
questo simbolismo era autentico per i valori che esprimevano sempre, nella
direzione di una tradizione formale e ufficiale.
Non a caso, e lo vedremo più attentamente come punto
focale della nostra ricerca, Federico I, formidabile avversario del papato e
dei comuni e rappresentante dell’idea imperiale nella sua forma più consapevole
e matura, appare fra i più convinti sostenitori della romanità del suo imperium ed è il primo fra gli imperatori a denominarlo sacrum.
E’, appunto, questo concetto d’autorità dogmatica d’imperium,
che i giuristi medievali cercano di esprimere utilizzando anche la plenitudo
potestatis dei nuovi monarchi.
E' ancor più significativo che questi ultimi non abbiano
saputo dare nessun altro fondamento di tipo teorico al loro potere e all’esercizio
di questo come regno proprio, al di fuori di quello teorizzato così
adeguatamente al loro caso dalla base giuridica romanistica.
Tutto ciò non impedì, peraltro, di far sì che i comuni
cittadini italiani non usassero a loro volta le tesi dei giuristi per rendersi
autonomi ed indipendenti, con lo schema: “universitas superiorem non
recognoscens”, come dire che essi avevano titoli necessari ad esercitare nei
loro possedimenti tutti quei poteri del monarca e perciò “tantum iuris habet in
territorio suo quantum imperatum in suo imperio”.
Si può quindi intuire il collegamento tra il diritto
comune, diciamo così primitivo, e le nuove ordinanze giuridiche scaturite dalle
successive elaborazioni dottrinali giuspubblicistiche.